I FOSSILI E LA LEGGE |
In Italia qualsiasi attività inerente la paleontologia
è vincolata al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 22 gennaio
2004 (entrato in vigore il 1° maggio 2004), che regolamenta e disciplina
anche l'attività archeologica e paleontologica vietando la ricerca e
la raccolta a chiunque non dia serie e sufficienti garanzie. Vi sono
però, attualmente, anche diverse leggi locali più permissive. Per il privato è perciò necessario, qualora intenda svolgere tale attività, appoggiarsi a qualche Museo, Istituto Scientifico od Universitario o anche a qualche Gruppo Naturalistico o Paleontologico riconosciuto. Ciò non solo sarà garanzia di serietà per il dilettante, che potrà così ottenere i permessi dalle Autorità competenti, ma gli potrà dare anche la possibilità di utilizzare esperienze, attrezzature e materiali altrimenti non disponibili. I fossili di provenienza non italiana invece, non essendo vincolati dalla suddetta legge, possono essere oggetto di libero scambio, vendita e manipolazione senza alcun problema, sempreché siano stati introdotti regolarmente nel nostro territorio. In queste pagine vengono ricordati ed evidenziati i principali
articoli di leggi e normative nazionali e locali sulla base delle
quali il dilettante dovrà regolarsi per le sue attività nei territori
sottoposti ad esse. Vengono pure segnalati, regione per regione, i
vari parchi già istituiti e le restrizioni di ricerca e raccolta
previste. |
Circolare n° 63/STRAP del 15 Febbraio 1999
Decreto 6 febbraio 2001
(Istituzione della riserva naturale statale Gola del Furlo)
Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio
2004
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
| Liguria | Piemonte
| Valle d'Aosta | Lombardia
|
| Trentino-Alto Adige | Veneto
| Emilia Romagna |
| Abruzzo | Lazio |
Circolare n° 63/STRAP del 15 Febbraio 1999
Provincia di Bolzano
L.P. n° 33 del 12 Agosto 1977
Provincia di Trento
L.P. n° 37 del 31 Ottobre 1983
Regione Veneto
L.R. n° 38 del 10 Novembre 1989