REPUBBLICA
ITALIANA DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n° 42 (ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137) G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n° 28 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO |
PARTE
PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 1 Principi |
1. In attuazione dellarticolo 9 della
Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale
quale elemento costitutivo e rappresentativo del territorio e della
comunità nazionale, in coerenza con le attribuzioni di cui allarticolo
117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano il rispetto delle esigenze della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. 5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela. |
Art. 2 Patrimonio culturale |
1. Il patrimonio culturale è costituito
dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati allarticolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. |
Art. 3 Tutela del patrimonio culturale |
1. La tutela consiste nellesercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di
unadeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti
il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione. 2. Lesercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. |
Art. 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale |
1. Al fine di garantire lesercizio unitario
delle funzioni di tutela, ai sensi dellarticolo 118 della Costituzione,
le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita
direttamente o ne può conferire lesercizio alle regioni, tramite
forme di intesa e coordinamento ai sensi dellarticolo 5, commi 3 e
4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi
dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5. 2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. |
Art. 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale |
1. Le regioni, nonché i comuni, le città
metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici
territoriali», cooperano con il Ministero nellesercizio delle
funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della
Parte seconda del presente codice. (......... omissis). 6. Le funzioni di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni, salvo quanto stabilito nella Parte III del presente codice. (......... omissis). |
Art. 8 Regioni e province ad autonomia speciale |
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice
restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative
norme di attuazione. (......... omissis). |
PARTE
SECONDA BENI CULTURALI |
TITOLO
I
TUTELA |
CAPO I
OGGETTO DELLA TUTELA |
Art. 10 Beni culturali |
1. Sono beni culturali le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e
a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; (......... omissis). 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dallarticolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; (......... omissis). d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dellarte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dellidentità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; (......... omissis). |
Art. 12 Verifica dellinteresse culturale |
(......... omissis). 2. I competenti organi del Ministero, dufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le coseappartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dellinteresse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. (......... omissis). 4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato linteresse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dallapplicazione delle disposizioni del presente Titolo. (......... omissis). |
Art. 13 Dichiarazione dellinteresse culturale |
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella
cosa che ne forma oggetto, dellinteresse richiesto dallarticolo
10, comma 3. (......... omissis). |