REGIONE
PIEMONTE Legge n° 49 del 24 aprile 1990 |
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELLALPE DEVERO |
Art. 1 Confini del Parco naturale |
1. È istituito, con la presente legge, il Parco naturale dellAlpe Devero. |
Art. 2 Confini del Parco naturale |
1. I confini del Parco naturale dellAlpe Devero, incidente sui
comuni di Baceno e di Crodo, sono individuati nellallegata planimetria in scala
1:25.000, facente parte integrante della presente legge. 2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dellAlpe Devero». (......... omissis). |
Art. 8 Norme di salvaguardia |
1. Sul territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi
statali e regionali in materia di tutela dellambiente, della flora e della fauna,
nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: (......... omissis). f) asportare rocce o minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco; (......... omissis). |
Art. 9 Sanzioni |
(......... omissis). 3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), e), f) e h) dellart. 8, comma 1., comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000. (......... omissis). |