REGIONE
LOMBARDIA Legge 10 gennaio 1989 |
DISCIPLINA DELLA RICERCA E RACCOLTA DI MINERALI DA COLLEZIONE |
Art. 1 |
La presente legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico. |
Art. 2 |
La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria. |
Art. 3 |
1) Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere
impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti
in martello o in mazze del peso massimo di kg 3, scalpelli di lunghezza
non superiore a 40 cm, piccozze e badili di lunghezza non superiore
a metri 1,50.
2) E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7. |
Art. 4 |
1) La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di
rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva.
2) Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali. |
Art. 5 |
1) I quantitativi massimi asportabili individualmente
nel corso di una giornata sono i seguenti:
Per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:
2) Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'Assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni, delle comunità montane o degli Enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza. 3) E' comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali. |
Art. 6 |
1) I dipartimenti o gli Istituti Universitari di specifica competenza
nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti e associazioni
mineralogiche, geologiche e paleontologiche, possono segnalare alla Giunta regionale zone
dove esistano giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori
prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di
minerali.
2) La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente. |
Art. 7 |
1) Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per
documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica
competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di
campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al presente art. 3,
con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi e per quantitativi maggiori di quelli
previsti dal precedente art. 5, purché le persone incaricate siano appositamente
autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente se delegato,
con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.
2) Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità, le quantità massime di raccolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione. |
Art. 8 |
1) La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è
esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli
agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza
ecologica di cui alla Legge regionale 29.12.80, n° 105.
2) Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente la comunità montana e l'ente gestore del parco o della riserva. |
Art. 9 |
1) Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano
l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative
pecuniarie nelle misure seguenti:
2) Nei casi previsti nei precedenti punti a), b) e c) il sindaco e il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al 2° comma del precedente art. 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione. Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse. |
Art. 10 |
La raccolta dei fossili è regolata dalla legge 1° giugno 1939, n° 1089
e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione delle presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive. |