REGIONE LOMBARDIA
Legge 10 gennaio 1989
DISCIPLINA DELLA RICERCA E RACCOLTA DI MINERALI DA COLLEZIONE
Art. 1
La presente legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.
Art. 2
La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.
Art. 3
1) Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martello o in mazze del peso massimo di kg 3, scalpelli di lunghezza non superiore a 40 cm, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.

2) E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.

Art. 4
1) La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva.

2) Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.

Art. 5
1) I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:

- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali;

- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;

Per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:

- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;

- non più di 50 esemplari di campioni di minerali in complesso.

2) Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'Assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni, delle comunità montane o degli Enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza.

3) E' comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.

Art. 6
1) I dipartimenti o gli Istituti Universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti e associazioni mineralogiche, geologiche e paleontologiche, possono segnalare alla Giunta regionale zone dove esistano giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.

2) La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 7
1) Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al presente art. 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente art. 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.

2) Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità, le quantità massime di raccolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.

Art. 8
1) La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge regionale 29.12.80, n° 105.

2) Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente la comunità montana e l'ente gestore del parco o della riserva.

Art. 9
1) Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:

a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000.

b) per l'uso degli altri materiali di cui al 2° comma del precedente art. 3 e per la violazione dell'art. 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2. 000.000;

c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 2: da lire 50.000 a lire 500.000;

d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 5: da lire 100. 000 a lire 500.000.

2) Nei casi previsti nei precedenti punti a), b) e c) il sindaco e il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al 2° comma del precedente art. 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione.

Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.

Art. 10
La raccolta dei fossili è regolata dalla legge 1° giugno 1939, n° 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione delle presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.



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