REGIONE LAZIO
Legge n° 47 del 22 ottobre 1986
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO «MONTE ORLANDO» NEL COMUNE DI GAETA
Art. 1
Istituzione

Č istituito il parco regionale urbano "Monte Orlando", compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 28 novembre 1977, n° 46, allo scopo di tutelare l'ambiente naturalistico e storico di Monte Orlando e regolamentarne la corretta fruizione. (........omissis).

Art. 10
Norme di salvaguardia

Nel territorio del parco sono comunque vietate:

(........omissis).
f) la raccolta di fiori, di frutti, di funghi, di minerali, fossili, reperti storici, paleontologici e paleoetnologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall'ente gestore per la raccolta di reperti a soli fini di studio da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;
(........omissis).

Art. 12
Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46.

La sanzione amministrativa minima č stabilita in L. 200.000, massima in L. 2.000.000. La sanzione č raddoppiata in caso di recidivitā.
(......... omissis).




REGIONE LAZIO
Legge n° 56 del 9 settembre 1988
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MERCETELLI, VARCO SABINO E COLLEGIOVE SABINO
(........omissis).
Art. 2
Perimetrazione

1. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia č delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegato "A", e descritti nell'elenco, allegato "B", che costituiscono parte integrante della presente legge.
(........omissis).

Art. 11
Norme di salvaguardia

1. Nel territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sono comunque vietati:

(........omissis).
h) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici. Eventuali attivitā di ricerca potranno essere autorizzate dall'ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti, secondo le normative regionali e statali vigenti;
(........omissis).

Art. 13
Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46.
2. La sanzione amministrativa minima č fissata in L. 100.000, quella massima in L. 1 milione. 3. La sanzione č raddoppiata in caso di recidivitā.
(........omissis).





REGIONE LAZIO
Legge n° 64 del 26 settembre 1988
ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE DELLA CALDARA DI MANZIANA
Art. 1

1. Allo scopo di tutelare l'integritā delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche, con particolare riferimento agli aspetti geomorfologici e vegetazionali dell'area e al tempo stesso di valorizzare le risorse naturali al fine di una razionale fruizione, č istituito, a norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46, il monumento naturale della "Caldara di Manziana", compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali del Lazio, di cui all'articolo 1 della legge medesima.
(........omissis).

Art. 4

1. Nel territorio del monumento naturale sono vietati:

(........omissis).
i) La raccolta di minerali, piante o parti di esse, eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall'ente gestore, in deroga al precedente punto i), a soli fini di studio da parte di enti o istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;
(........omissis).

Art. 5

1. Per le violazioni dei vincoli e dei divieti o per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del monumento naturale "Caldara di Manziana", si applica la sanzione amministrativa minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000.

2. La sanzione č raddoppiata in caso di recidivitā.
(........omissis).



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