REGIONE
LAZIO
Legge n° 47 del 22
ottobre 1986
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ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO
«MONTE ORLANDO» NEL COMUNE DI GAETA |
Art. 1
Istituzione |
Č istituito il parco regionale urbano "Monte Orlando", compreso nel
sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui alla legge regionale
28 novembre 1977, n° 46, allo scopo di tutelare l'ambiente naturalistico
e storico di Monte Orlando e regolamentarne la corretta fruizione.
(........omissis).
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Art. 10
Norme di salvaguardia |
Nel territorio del parco sono comunque vietate:
(........omissis).
f) la raccolta di fiori, di frutti, di funghi, di minerali, fossili,
reperti storici, paleontologici e paleoetnologici. Eventuali autorizzazioni
potranno essere concesse dall'ente gestore per la raccolta di reperti
a soli fini di studio da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici
o legalmente riconosciuti;
(........omissis).
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Art. 12
Sanzioni |
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli
e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella
presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento,
si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre
1977, n° 46.
La sanzione amministrativa minima č stabilita in L. 200.000, massima
in L. 2.000.000. La sanzione č raddoppiata in caso di recidivitā.
(......... omissis).
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