REGIONE
ABRUZZO Legge n° 66 del 12
dicembre 1985
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ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL BOSCO DI S. ANTONIO |
Art. 1 |
La riserva naturale del Bosco di S. Antonio è costituita da un bosco di faggio con esemplari giganteschi e secolari così come da schede (12-2) del Gruppo di Conservazione Natura della Società Botanica Italiana e da allegato cartografico A. |
Art. 2 |
Nella riserva naturale orientata sono consentiti i soli
interventi diretti ad orientare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente
naturale; è consentita, inoltre, la continuazione delle attività umane
tradizionali purché non siano in danno all'ambiente naturale. L'utilizzazione
della riserva per fini culturali, turistico ambientali e naturalistici,
è disciplinata dall'Ente cui è affidata la gestione della riserva. |
Art. 5 |
La gestione della riserva naturale di interesse regionale è affidata al Comune di Pescocostanzo nel cui ambito territoriale la riserva è ricompresa per intero. (......... omissis). |
Art. 6 |
Dal momento in cui è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
la legge istitutiva della riserva e fino a quando sia esecutiva la
delibera di adozione del relativo piano e comunque per non oltre due
anni, nelle zone comprese nella riserva naturale si applicano le norme
di salvaguardia di cui ai successivi commi |