REGIONE ABRUZZO
Legge n° 66 del 12 dicembre 1985
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL BOSCO DI S. ANTONIO
Art. 1

La riserva naturale del Bosco di S. Antonio è costituita da un bosco di faggio con esemplari giganteschi e secolari così come da schede (12-2) del Gruppo di Conservazione Natura della Società Botanica Italiana e da allegato cartografico A.

Art. 2

Nella riserva naturale orientata sono consentiti i soli interventi diretti ad orientare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale; è consentita, inoltre, la continuazione delle attività umane tradizionali purché non siano in danno all'ambiente naturale. L'utilizzazione della riserva per fini culturali, turistico ambientali e naturalistici, è disciplinata dall'Ente cui è affidata la gestione della riserva.
(........omissis).

Art. 5

La gestione della riserva naturale di interesse regionale è affidata al Comune di Pescocostanzo nel cui ambito territoriale la riserva è ricompresa per intero.

(......... omissis).

Art. 6

Dal momento in cui è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione la legge istitutiva della riserva e fino a quando sia esecutiva la delibera di adozione del relativo piano e comunque per non oltre due anni, nelle zone comprese nella riserva naturale si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi

La delibera, in rapporto alla classificazione della riserva, stabilisce distintamente per l'area sottoposta a tutela e per l'area di rispetto, i divieti applicabili fra quelli di cui al comma successivo.

I divieti riguardano:

(........omissis).

8) la raccolta di fossili minerali e di concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti ecc.);

(........omissis).



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Progetto e realizzazione:
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