REGIONE VALLE D'AOSTA
Legge n° 15 del 23 febbraio 1981
NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI E FOSSILI
Art. 1
Ai fini di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico della Regione, ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e l'asportazione di minerali e fossili a fini diversi da quelli indicati negli art. 1 e seguenti del R.D. 29 luglio 1927, n° 1443, è disciplinata dalle norme della vigente legge.
Art. 2
L'estrazione di minerali e fossili ai fini di cui all'art. 1 della presente legge è consentita subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Resta salva e impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare d'altro diritto reale o del conduttore del fondo per l'estrazione e l'asportazione dei minerali e fossili.

Art.3
Il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone, con eventuale deroga per motivi di studio, sentito il parere degli uffici competenti e, se necessario, di un esperto in materia.
Art. 4
Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze e martelli fino a kg 3, piccozze ed altri utensili con lunghezza non superiore a m 1,60 con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste per la raccolta per comprovati motivi scientifici e didattici.

Il luogo di estrazione deve essere rimesso in pristino dopo ogni accesso con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Art. 5
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.
Art. 6
Per la violazione delle disposizioni della presente legge, oltre al ritiro dell'eventuale autorizzazione e alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, fatte salve le norme in materia di esplosivi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 per l'estrazione di minerali o fossili senza il consenso del proprietario o titolare di un altro diritto reale o del conduttore del fondo;

b) da L. 50.000 a L. 1.500.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di macchine perforatrici, materiale esplosivo e leve idraulico;

c) da L. 50.000 a L. 150.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di altre attrezzature non consentite dalle norme della presente legge;

d) da L. 50.000 a L. 150.000 per chi nell'estrazione di minerali o fossili, non abbia provveduto alla ricomposizione del manto vegetale e di altro rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta verrà, di volta in volta, stabilita la destinazione o l'impiego del materiale sequestrato.

Art. 7
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative funzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24.XII.1975, n° 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

NB - La legge 24.XII.1975, n° 706, citata nell'art. 7, è stata abrogata e sostituita dalla legge 24.XI.1981, n° 689.

In applicazione all’art. 3 sono state individuate le zone nelle quali è vietata l’estrazione di minerali, salvo deroghe per studio. Esse sono:

Zona di Bellecombe, nei Comuni di Chatillon e Montjovet (D.P.G.R. n° 335/1985).

Massiccio del Monte Bianco, dal Col de la Seigne al Col Grand-Ferret, lungo le aste dei torrenti Veny e Ferret (D.P.G.R. n° 16/1995).



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