REGIONE
VALLE D'AOSTA Legge n° 15 del 23 febbraio 1981 |
NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI E FOSSILI |
Art. 1 |
Ai fini di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico della Regione, ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e l'asportazione di minerali e fossili a fini diversi da quelli indicati negli art. 1 e seguenti del R.D. 29 luglio 1927, n° 1443, è disciplinata dalle norme della vigente legge. |
Art. 2 |
L'estrazione di minerali e fossili ai fini di cui all'art. 1 della
presente legge è consentita subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli seguenti. Resta salva e impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare d'altro diritto reale o del conduttore del fondo per l'estrazione e l'asportazione dei minerali e fossili. |
Art.3 |
Il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone, con eventuale deroga per motivi di studio, sentito il parere degli uffici competenti e, se necessario, di un esperto in materia. |
Art. 4 |
Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale
attrezzatura costituita da mazze e martelli fino a kg 3, piccozze ed altri utensili con
lunghezza non superiore a m 1,60 con esclusione di macchine perforatrici, materiali
esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell'assessore regionale
all'agricoltura e foreste per la raccolta per comprovati motivi scientifici e didattici. Il luogo di estrazione deve essere rimesso in pristino dopo ogni accesso con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona. |
Art. 5 |
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale. |
Art. 6 |
Per la violazione delle disposizioni della presente legge, oltre al
ritiro dell'eventuale autorizzazione e alla confisca amministrativa dei minerali estratti
e dell'attrezzatura non consentita, fatte salve le norme in materia di esplosivi, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
Con successivo decreto del Presidente della Giunta verrà, di volta in volta, stabilita la destinazione o l'impiego del materiale sequestrato. |
Art. 7 |
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative
funzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24.XII.1975, n° 706. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione. NB - La legge 24.XII.1975, n° 706, citata nell'art. 7, è stata abrogata e sostituita dalla legge 24.XI.1981, n° 689. |