REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Legge n° 11 del 2 aprile
1988
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DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI | |
Titolo
I PRINCIPI GENERALI |
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(........omissis).
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Art. 5 Norme di salvaguardia |
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1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'allegato n° 2: (........omissis).
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Capo
II STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE |
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(........omissis).
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Art. 32 Sanzioni |
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1: Ferme restando le disposizioni relative al danno
ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n° 349 e le
sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni
degli strumenti di pianificazione e dei relativi strumenti di attuazione
dei parchi regionali, dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali,
nonché delle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 e delle misure
di salvaguardia di cui agli artt. 11 e 24, è applicata una sanzione
pecuniaria da L. 250.000 a L. 2.500.000, oltre alla riduzione in pristino
a spese del trasgressore. (........omissis). |
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ALLEGATO 1 PARCHI REGIONALI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART.3 |
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A) Parco fluviale regionale dello Stirone B) Parco fluviale regionale del Taro C) Parco regionale dell'alto Appennino reggiano D) Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina E) Parco regionale del Corno alle Scale F) Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi della Abbadessa G) Parco regionale del crinale romagnolo H) Parco regionale dell'alto Appennino modenese. |