REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge n° 11 del 2 aprile 1988
DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
(........omissis).
Art. 5
Norme di salvaguardia

1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'allegato n° 2: (........omissis).

c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
(........omissis).
Capo II
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
(........omissis).
Art. 32
Sanzioni
1: Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n° 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei relativi strumenti di attuazione dei parchi regionali, dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali, nonché delle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 e delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 11 e 24, è applicata una sanzione pecuniaria da L. 250.000 a L. 2.500.000, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore. (........omissis).


ALLEGATO 1
PARCHI REGIONALI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART.3
A) Parco fluviale regionale dello Stirone

B) Parco fluviale regionale del Taro

C) Parco regionale dell'alto Appennino reggiano

D) Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina

E) Parco regionale del Corno alle Scale

F) Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi della Abbadessa

G) Parco regionale del crinale romagnolo

H) Parco regionale dell'alto Appennino modenese.


a cura di:


indietro
avanti
Progetto e realizzazione:
Terranea.it - 2001