REGIONE
VENETO
Legge n° 38 del 10 novembre
1989
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NORME PER LISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI | |
Titolo
I NORME GENERALI |
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Art. 1 Istituzione del Parco naturale regionale dei Colli Euganei |
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1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici
e ambientali del territorio dei Colli Euganei è istituito ai sensi della
legge regionale 16 agosto 1984, n° 40 il parco regionale dei Colli Euganei
come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. (1) 2. Il parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo. 3. La gestione del parco è affidata all'Ente parco dei Colli Euganei di cui all' articolo 14, di seguito denominato Ente parco. |
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Art. 16 Finalità |
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1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei
sono le seguenti:
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(........omissis).
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Titolo
II PIANO AMBIENTALE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE |
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(........omissis).
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Art. 8 Classificazione delle aree protette |
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1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 il territorio del parco è suddiviso
nelle seguenti zone rappresentate nella planimetria allegata:
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(........omissis).
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Art. 9 Zone di riserva naturale |
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1. Le riserve naturali sono zone del territorio del parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali. 2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza. | |
(........omissis). | |
6. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone a riserva naturale non sono consentiti: | |
(........omissis).
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7. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e
per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni: (........omissis).
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Art. 10 Zone agro-silvo-pastorali |
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1. Le zone agro-silvo-pastorali sono individuate nelle aree collinari e pedecollinari e sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un certo rilievo. |
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(........omissis).
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4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale
e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in
vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali, non
sono consentiti:
(........omissis).
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5. Fino all' entrata in vigore del piano ambientale
e per un periodo non eccedente i tre anni dall' entrata in vigore
della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
(........omissis).
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Titolo
III ENTE E STRUMENTI DI GESTIONE |
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(........omissis).
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Art. 35 Sanzioni amministrative |
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1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti,
a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale,
dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000,
fermo restando l' obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art.
34. 2. Nei seguenti casi, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art.34, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate: (........omissis).
(........omissis).
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4. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali
e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o
uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere
la violazione.
(........omissis). |