REGIONE
LIGURIA
Legge n° 50 del 19 dicembre 1989 |
INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE DELLAVETO |
Capo 1 INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA |
Art. 1 Individuazione del sistema |
1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n° 40 e
successive modificazioni e integrazioni, č individuato il sistema di aree di interesse
naturalistico-ambientale denominato «Aveto», comprendente le aree delimitate nelle
planimetrie in scala 1:25.000 numerate progressivamente da 1 a 4 allegate alla presente
legge e ricadenti nei territori dei comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, S.
Stefano dAveto. (......... omissis). |
Art. 4 Norme generali di comportamento |
1. In tutte le aree del sistema, ferma restando losservanza della
vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del suolo, delle acque e
dellaria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale, di protezione
della flora spontanea, di raccolta dei funghi e dei tartufi, di protezione della fauna e
disciplina della caccia, di disciplina della pesca nelle acque interne, dei disciplina
della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati, č fatto divieto di: (......... omissis). h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica. (......... omissis). |
Art. 5 Sanzioni |
1. Ferma restando lapplicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24
novembre 1981 n° 689, la violazione delle norme generali di comportamento comporta la
restituzione in pristino e lapplicazione delle seguenti sanzioni amministrative e
pecuniarie: (......... omissis). h) da lire 50.000 a lire 500.000 per lasportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura. (......... omissis). |
REGIONE
LIGURIA Legge n° 14 del 3 aprile 1990 |
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia |
Art. 1 Finalitą |
1. La Regione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori
estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e
paletnologici del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti nel territorio,
promuove le necessarie iniziative volte alla sua conoscenza, conservazione e
valorizzazione, in attuazione dellarticolo 4 dello Statuto regionale. |
Art. 2 |
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi
come:
|
Art. 3 |
1. Č vietato distruggere, occludere, danneggiare le grotte. 2. Allinterno delle grotte č vietato inoltre: (......... omissis).
(......... omissis). |
Art. 6 |
1. Linosservanza delle disposizioni contenute
nellarticolo 3 e nellarticolo 5 secondo comma comporta la
riduzione in pristino e lapplicazione delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
(......... omissis).
(......... omissis). |