REGIONE
VENETO
Legge n° 12 del 30 gennaio
1990
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NORME PER LISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA | |
Titolo
I NORME GENERALI |
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Art. 1 Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia |
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1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n° 40, il Parco naturale regionale della Lessinia come individuato nellallegata planimetria in scala 1:25.000. 2. Il Parco di cui al precedente comma comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: SantAnna dAlfaedo, Erbezzo, Boscochiesanuova, Roverè Veronese, Grezzana, Selva di Progno, Dolcè, Fumane, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Roncà, Vestenanuova, Marano di Valpolicella, Crespadoro, Altissimo. 3. In particolare sono comprese nel perimetro del Parco e individuate come zone da sottoporre a regime di riserva naturale per leccezionalità delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche in esse contenute, le seguenti aree:
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Titolo
II IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE |
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(........omissis).
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Art. 10 Misure di salvaguardia inerenti alla zona di riserva naturale |
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1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e
comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge nelle zone di riserva naturale generale di cui
alla planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti: (........omissis)
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Art. 11 Misure di salvaguardia inerenti alla zona agro-silvo-pastorale |
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1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e
comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge nelle agro-silvo-pastorali di cui alla planimetria
allegata alla presente legge, non sono consentiti: (........omissis).
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Art. 19 Sanzioni |
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1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque
violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale,
dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a
lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo delle restituzioni in pristino;
nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così
determinate:
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REGIONE
VENETO
Legge n° 21 del 22 marzo
1990
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NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO | |
Titolo
I NORME GENERALI |
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Art. 1 Istituzione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo |
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1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali
ed etnici del territorio delle Dolomiti d'Ampezzo è istituito, ai
sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n° 40, il Parco naturale
regionale delle Dolomiti d'Ampezzo come individuato nell'allegata
planimetria in scala 1:25.000. |
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Art. 2 Finalità |
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1. Le finalità del Parco naturale regionale delle Dolomiti
d' Ampezzo sono le seguenti:
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Titolo
II IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE |
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(........omissis).
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Art. 10 Salvaguardia |
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1. Fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e
comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge nel territorio de Parco non sono consentiti: (........omissis).
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Art. 16 Sanzioni |
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1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti,
a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale,
dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000,
fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino. Nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate: (........omissis).
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