REGIONE VENETO
Legge n° 12 del 30 gennaio 1990
NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n° 40, il Parco naturale regionale della Lessinia come individuato nell’allegata planimetria in scala 1:25.000.

2. Il Parco di cui al precedente comma comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo, Boscochiesanuova, Roverè Veronese, Grezzana, Selva di Progno, Dolcè, Fumane, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Roncà, Vestenanuova, Marano di Valpolicella, Crespadoro, Altissimo.

3. In particolare sono comprese nel perimetro del Parco e individuate come zone da sottoporre a regime di riserva naturale per l’eccezionalità delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche in esse contenute, le seguenti aree:

a) Corno d’Aquilio - Spluga della Preta;

b) Alto Vaio dell’Anguilla - Foresta dei Folignani;

c) Foresta di Giazza;

d) Cascate di Molina;

e) Ponte di Veia;

f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi;

g) Covoli e Purga di Velo;

h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale;

i) Strati di Roncà;

l) Basalti colonnari di San Giovanni Ilarione.

(........omissis).

Titolo II
IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE
(........omissis).
Art. 10
Misure di salvaguardia inerenti alla zona di riserva naturale
1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale generale di cui alla planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti:
(........omissis)
g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il soggetto gestore;
(........omissis).
Art. 11
Misure di salvaguardia inerenti alla zona agro-silvo-pastorale
1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle agro-silvo-pastorali di cui alla planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti:
(........omissis).
g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la comunità montana;
(........omissis).
Art. 19
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo delle restituzioni in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
(........omissis).
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
(........omissis).
3. È in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari che sono serviti a commettere la violazione. (........omissis).




REGIONE VENETO
Legge n° 21 del 22 marzo 1990
NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Istituzione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio delle Dolomiti d'Ampezzo è istituito, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n° 40, il Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

2. Il Parco è compreso nel territorio del comune di Cortina d'Ampezzo.

3. La gestione del Parco è affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 7 della legge 16 agosto 1984, n° 40.

Art. 2
Finalità
1. Le finalità del Parco naturale regionale delle Dolomiti d' Ampezzo sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell' acqua;

b) la tutela, il mantenimento, e la valorizzazione dell' ambiente naturale, storico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;

c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, faunistiche, floristiche e vegetazionali;

d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
(........omissis).
Titolo II
IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE
(........omissis).
Art. 10
Salvaguardia
1. Fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nel territorio de Parco non sono consentiti:
(........omissis).
g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la Comunanza delle Regole d'Ampezzo;
(........omissis).
Art. 16
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.
Nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
(........omissis).
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
(........omissis).
3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari che sono serviti a commettere la violazione. (........omissis).


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