REGIONE
TRENTINO ALTO ADIGE PROVlNClA AUTONOMA DI
TRENTO
Legge n° 22 del 30 agosto 1993 |
NORME PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI PARCHI NATURALI E DI SALVAGUARDIA DEI BIOTOPI DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE, CULTURALE E SCIENTIFICO. |
(........omissis). |
TITOLO III MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI |
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI PARCHI NATURALI |
Art. 29 Flora, fauna, minerali e fossili, funghi |
1. Per le violazione delle disposizioni di legge o della disciplina più restrittiva stabilita dal piano del Parco o dalle norme contenute nel programma annuale di gestione ai sensi dell’articolo 24, comma 2, secondo periodo, relative alla raccolta dei funghi e della flora spontanea alpina, alla cattura della fauna inferiore e all’estrazione e alla raccolta dei minerali e dei fossili commesse nei parchi, l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi vigenti è raddoppiato sia nella misura minima che in quella massima, che in quella fissa. (........omissis). |