Art. 14 Procedimento di dichiarazione |
1. Il soprintendente avvia il procedimento per
la dichiarazione dellinteresse culturale, anche su motivata richiesta
della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che
ne forma oggetto. 2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, lindicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché lindicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. (......... omissis). 4. La comunicazione comporta lapplicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dellarticolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La dichiarazione dellinteresse culturale è adottata dal Ministero. |
Art. 15 Notifica della dichiarazione |
1. La dichiarazione prevista dallarticolo
13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento. (......... omissis). |
Art. 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione |
1. Avverso la dichiarazione di cui allarticolo
13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità
e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. 2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane tuttavia ferma lapplicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma latto impugnato. (......... omissis). |
CAPO II
VIGILANZA E ISPEZIONE |
Art. 18 Vigilanza |
1. La vigilanza sui beni culturali compete
al Ministero. 2. La vigilanza sulle cose indicate allarticolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per lesercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate allarticolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni. |
Art. 19 Ispezione |
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare lesistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. |
CAPO III
PROTEZIONE E CONSERVAZIONE |
SEZIONE
I Misure di protezione |
Art. 20 Interventi vietati |
1. I beni culturali non possono essere distrutti,
danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico
o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. (......... omissis). |
Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione |
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione dei beni culturali, anche con successiva ricostruzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; (......... omissis). 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto. (......... omissis). 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, lesecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. 5. Lautorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dellintervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. (......... omissis). |
Art. 28 Misure cautelari e preventive |
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione
di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26
e 27 ovvero condotti in difformità dallautorizzazione. 2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare linibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nellarticolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui allarticolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui allarticolo 13. 3. Lordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, lavvio del procedimento di verifica o di dichiarazione. (......... omissis). |