SEZIONE
II Misure di conservazione |
Art. 29 Conservazione |
1. La conservazione del patrimonio culturale
è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività
di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al contesto ambientale del bene culturale. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dellintegrità, dellefficienza funzionale e dellidentità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende lintervento diretto sul bene attraverso un complesso di perazioni finalizzate allintegrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. (......... omissis). |
Art. 30 Obblighi conservativi |
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno lobbligo
di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro
appartenenza. 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. (......... omissis). |
Art. 31 Interventi conservativi volontari |
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi
su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dellarticolo 21. 2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dellinteressato, sullammissibilità dellintervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dellintervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. |
Art. 43 Custodia coattiva |
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare
e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili
al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi
dellarticolo 29. (......... omissis). |
SEZIONE
III Altre forme di protezione |
Art. 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni |
1. E soggetto ad autorizzazione il prestito
per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nellarticolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nellarticolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati allarticolo 10, comma 3, lettere a), d) ed e); (......... omissis). 2. Qualora lautorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dellinizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 3. Lautorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione e fruizione pubblica dei beni ed è subordinata alladozione delle misure necessarie per garantirne lintegrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dellautorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. 4. Il rilascio dellautorizzazione è altresì subordinato allassicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, lassicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dallassunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nellambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze. 6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dellinteressato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dellapplicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale. (......... omissis). |
CAPO IV
CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE |
SEZIONE
I Alienazione e altri modi di trasmissione |
(......... omissis). |
Art. 54 Beni inalienabili |
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali
di seguito indicati: (......... omissis). c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; (......... omissis). 4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte. (......... omissis). |
Art. 59 Denuncia di trasferimento |
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali
sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dallalienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; b) dallacquirente, in caso di trasferimento avvenuto nellambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dallerede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per lerede, il termine decorre dallaccettazione delleredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dallapertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. 3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. (......... omissis). |