Capo 8

SANZIONI
Art. 118
Opere illecite
1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo 6;
(......... omissis).

Art. 124
Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Art. 125
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.

Art. 166
Norme abrogate
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge 1 giugno 1939 n. 1089;
(......... omissis).

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