1. Ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28
novembre 1977, n° 46, č istituita la riserva naturale delle
"Montagne della Duchessa", inclusa nel sistema dei parchi regionali
e riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.
(........omissis). |
Art. 12
Norme di salvaguardia
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1. Fino alla data di entrata in vigore del piano di tutela
ed utilizzazione, del programma e del regolamento di attuazione
di cui al precedente articolo 9 nel territorio della riserva
naturale delle "Montagne della Duchessa" sono comunque vietati:
(........omissis).
p) la raccolta di minerali, fossili, reperti
paleontologici e paletnologici, di reperti vegetali ed animali
in genere, eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciati
per i soli fini di studio dall'ente gestore ad istituti pubblici
di ricerca o legalmente riconosciuti. (........omissis). |
1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni
dei vincoli e dei divieti o alla inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione
della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa", si applica
quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre
1977, n° 46.
2. La sanzione amministrativa minima č stabilita in L. 200.000,
quella massima in L. 2.000.000. In caso di recidivitā le sanzioni
vengono raddoppiate.
(........omissis).
4. Per quanto non esplicitamente
previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali
e regionali vigenti. (........omissis). |
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