REGIONE LAZIO
Legge n° 79 del 30 dicembre 1988
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE "MONTERANO" NEL COMUNE DI CANALE MONTERANO
Art. 1
Istituzione

1. Ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46, č istituita la riserva parziale naturale "Monterano" compresa nel sistema dei parchi e delle riserve naturali.
(........omissis).

Art. 3
Perimetrazione

1. La riserva parziale naturale "Monterano" č delimitata dai confini riportati con apposita perimetrazione nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A) che č parte integrante della presente legge.
(........omissis).

Art. 9
Norme di salvaguardia

1: Nel territorio della riserva parziale naturale "Monterano" sono vietati, fatti salvi i diritti di uso civico relativamente alla semina, pascolo, legnatico, erbatico:

(........omissis).
f) la raccolta e la vendita di minerali, fossili, reperti paleontologici e archeologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate dall'ente gestore per la raccolta ai soli fini di studio da parte di enti e di istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;
(......... omissis).

Art. 11
Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46.

2. La sanzione amministrativa minima č stabilita in L. 50.000 (cinquantamila), quella massima in L. 500.000 (cinquecentomila).

3. La sanzione č raddoppiata in caso di recidivitā.
(........omissis).




REGIONE LAZIO
Legge n° 41 del 26 giugno 1989
ISTITUZIONE DEL PARCO RAGIONALE NATURALE DEI MONTI LUCRETILI
Art. 1
Istituzione

1. Č istituito con la presente legge il parco regionale naturale dei Monti Lucretili, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46

(........omissis).

Art. 11
Norme di salvaguardia

1. Nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili sono comunque vietati: (........omissis).
g) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici. Eventuali attivitā di ricerca potranno essere autorizzate dall'ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
(........omissis).

Art. 12
Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46.

2. La sanzione amministrativa minima č stabilita in L. 200.000 quella massima il L. 2.000.000. (........omissis).

4. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.
(........omissis).





REGIONE LAZIO
Legge n° 70 del 7 giugno 1990
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE PARZIALE DELLE"MONTAGNE DELLA DUCHESSA" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGOROSE
Art. 1
Istituzione

1. Ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46, č istituita la riserva naturale delle "Montagne della Duchessa", inclusa nel sistema dei parchi regionali e riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.
(........omissis).

Art. 12
Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di entrata in vigore del piano di tutela ed utilizzazione, del programma e del regolamento di attuazione di cui al precedente articolo 9 nel territorio della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa" sono comunque vietati:
(........omissis).

p) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, di reperti vegetali ed animali in genere, eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciati per i soli fini di studio dall'ente gestore ad istituti pubblici di ricerca o legalmente riconosciuti.
(........omissis).

Art. 14
Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa", si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46.

2. La sanzione amministrativa minima č stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2.000.000. In caso di recidivitā le sanzioni vengono raddoppiate.

(........omissis).

4. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.
(........omissis).



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