Circolare n° 63/STRAP del 15 Febbraio 1999

Allegato 3

All'Allegato 3 corrisponde il fac-simile della CONVENZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE COSE E DEI SITI DI INTERESSE PALEONTOLOGICO che puoi scaricare dalle pagine della modulistica. Qui trovi le note esplicative per la compilazione.


NOTE:

1)
Indicare la denominazione ufficiale.
2)
Università (o sue strutture quali Dipartimenti, Istituti, Universitari), Musei, altri Enti e Associazioni anche amatoriali.
3)
Solo per Musei, altri Enti e Associazioni anche amatoriali, ai sensi della lettera Da della Circolare Ministeriale n.63 del 15.02.99.
4)
Lo "schema" dovrà essere compilato (in dettaglio) solo nelle parti e nelle azioni che si intendono attivare in convenzione.
5)
Specificare l'oggetto (dal singolo reperto fino ad interi giacimenti) e/o l'area geografica (da singole emergenze fino a pertinenze regionali).
6)
L'Ente (o gli Enti) convenzionati di cui alla nota (3) si impegnano ad eseguire azione di ricognizione a scopo di migliorare la conoscenza e la tutela del patrimonio paleontologico in modi, tempi, luoghi e con risorse che vanno indicati. Va specificato che gli Enti convenzionati rinunciano agli eventuali premi di rinvenimento e non sono tenuti al pagamento dei diritti previsti dalla Legge Ronchey, in quanto trattasi di utilizzi scientifici.
7)
Specificare il ruolo che ciascuno degli Enti convenzionati assume di svolgere nell'azione di scavo/recupero (scavo condotto dalla Soprintendenza con la consulenza scientifica dell'Università, Museo/altro in concessione). I materiali recuperati durante le azioni di scavo/recupero sono proprietà demaniale e sono destinati a Musei o Collezioni nella Regione.
8)
Indicare il tipo di fossile. Solo per i fossili ritenuti più significativi se preferibile indicare anche dimensioni, stato di completezza e di conservazione. Per maggiore chiarezza si veda l'esempio seguente:
9)
La registrazione e l'inventariazione del materiale oggetto di convenzione va eseguita dall'Ente che ne curerà la conservazione definitiva.
10)
) Indicare la successione delle azioni di studio e di documentazione previste, specificandone i tempi, ed indicare la suddivisione di dette azioni fra gli Enti convenzionati. Devono essere previste relazioni annuali sulle attività svolte ed una relazione scientifica finale, anche in vista della pubblicazione.
11)
Indicare i luoghi ove avverrà la conservazione e/o la musealizzazione nell'ambito della Regione di provenienza e specificare le eventuali azioni predisposte per la fruizione (scientifica e divulgativa) dei reperti.
12)
Indicare in dettaglio le risorse materiali ed umane previste per l'attivazione delle singole azioni convenzionate e la ripartizione delle medesime fra gli Enti convenzionati.
13)
Specificare la durata della convenzione in anni ed indicare se, e per quante volte, essa sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza.
14)
La convenzione decade anche qualora la Commissione Paleontologica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali cessi di riconoscere anche ad uno solo degli Enti convenzionati i requisiti necessari (nota 3).
15)
Indicare il titolare degli oneri di registrazione, se questa è necessaria.


Ogni chiarimento in merito alla stesura dei test di convenzione ed alla loro stipula potrà essere richiesto alla Commissione per la Paleontologia insediata permanentemente presso il Servizio Tecnico per le Ricerche Antropologiche dell'Ufficio Centrale BAAAS.

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