Circolare n° 63/STRAP del 15 Febbraio 1999

Allegato 1
Le "Cose di interesse paleontologico" della Legge N. 1089/39

A) Definizione
È definita "Cosa di interesse paleontologico" o "Bene paleontologico" ogni oggetto fossile e ogni insieme di oggetti fossili che costituiscano elemento di importante interesse per la conoscenza della storia della vita e dei paleoambienti; l'importanza dell'interesse deve essere scientificamente documentata e dichiarata dalla Commissione per la Paleontologia di cui al successivo punto B.
È definito "Sito paleontologico" ogni area il cui contenuto paleontologico complessivo costituisca importante testimonianza di particolari episodi dell'evoluzione della vita e dei paleoambienti; l'importanza dell'interesse deve essere scientificamente documentata e dichiarata dalla Commissione per la Paleontologia di cui al successivo punto B.
B) Dichiarazione di interesse scientifico
L'importanza dell'interesse scientifico sia per le "Cose" che per i "Siti", deve essere dichiarata da una apposita Commissione ministeriale nominata di concerto con la Società Paleontologica Italiana (Commissione per la Paleontologia).
C) Oggetti di tutela
Sono protetti:
1 - I "Beni paleontologici"
2 - I "Siti paleontologici"
3 - I giacimenti in grotta o sotto riparo roccioso contenenti evidenti macrofossili di vertebrati
4 - Beni e Siti attinenti alla paleontologia umana.
D) Scavi Paleontologici
a) -
Per gli scavi paleontologici le Soprintendenze attiveranno apposite Convenzioni o Concessioni con Università,Musei, Enti di ricerca (pubblici e privati) che offrano adeguate garanzie per le scientificità e, quando necessario, per la conservazione e il pubblico godimento dei reperti. Le convenzioni e le concessioni dovranno essere stipulate secondo apposito modello e con i soggetti indicati dalla Commissione per la paleontologia.
b) - Tutte le azioni di scavo (comprese quelle organizzate attraverso le Soprintendenze, non come concessioni) dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero (Commissione Paleontologia) per permettere la creazione e laggiornamento di un catalogo conoscitivo organizzato per luoghi e per contesto paleontologico.
 
E) Particolari cautele
Sono soggette a particolari cautele le:
1 - Aree circostanti i "Siti paleontologici"
2 - Aree di coltivazione di cave o miniere che interessino depositi fossiliferi (lignite, ventarole, brecce ossifere etc.).
 




Per le aree di cui al punto 2 le Soprintendenze si attiveranno perché siano inserite nelle concessioni di sfruttamento e coltivazione specifiche clausole che salvaguardino gli eventuali beni paleontologici presenti.
In caso di ritrovamenti in aree di cui ai punti 1 e 2, i Concessionari dovranno avvertire tempestivamente la Soprintendenza archeologica, anche tramite Università, Musei o altri Enti, perché venga riconosciuta l'entità della scoperta e vengano avviate le necessarie procedure di tutela.
F) Tutela del territorio
Le Soprintendenze attiveranno collaborazioni esterne con Università, Musei, altri Enti o Associazioni (anche amatoriali) ed anche con singoli soggetti conoscitori del territorio, allo scopo di acquisire sul terreno informazioni utili ad esercitare la tutela paleontologica.
G) Dichiarazione di possesso di reperti fossili
Le Soprintendenze diffonderanno, anche tramite Musei, Università, Associazioni e raccoglieranno le "Dichiarazioni" allo scopo di redigerne un elenco. Le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione di possesso in buona fede di materiali paleontologici da parte di privati.
H) Note operative
Nel caso di rinvenimento fortuito di "accumuli di fossili" in aree non precedentemente note, dovrà essere avviata la procedura di documentazione scientifica al fine dell'eventuale riconoscimento come "Sito paleontologico".
La Commissione per la Paleontologia
del Ministero dei Beni Culturali


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