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GRUPPO SCIENZE NATURALI "C. DARWIN"

STATUTO SOCIALE


SOCI

 

Articolo 4

 

I Soci del Gruppo Scienze Naturali "C. Darwin" si distinguono in:

 

  • soci ordinari
  • soci sostenitori
  • soci giovani (minori di 18 anni).

 

Chiunque desideri associarsi al Gruppo deve compilare, in tutte le sue parti, l’apposito modulo di iscrizione previsto in ossequio alle vigenti normative di legge.

 

DOVERI DEI SOCI

 

Articolo 5

 

I Soci, nel rispetto dello Statuto Sociale, devono adoperarsi per il miglior sviluppo del Gruppo e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art.1.

Devono altresì adoperarsi per l’attuazione delle attività associative nel rispetto delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e delle disposizioni del Consiglio Direttivo.

DIRITTI DEI SOCI

 

Articolo 6

 

I Soci del Gruppo Scienze Naturali "C. Darwin", in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a:

 

a) prendere parte alle votazioni nelle Assemblee,

b) servirsi della biblioteca di proprietà del Gruppo secondo le disposizioni     impartite dal Consiglio Direttivo,

c) ricevere le pubblicazioni del Gruppo,

d) utilizzare il materiale e le attrezzature di proprietà del Gruppo, secondo le     disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo,

e) frequentare la Sede del Gruppo e prendere parte alle attività sociali,

 f) proporre reclamo contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la     permanenza nel Gruppo di persona che sia ritenuta priva dei requisiti     necessari o che compia atti incompatibili con i fini associativi.

 

I Soci del Gruppo Scienze Naturali "C. Darwin" sono liberi di associarsi e frequentare altre Associazioni, italiane e straniere, aventi gli stessi fini.

RECESSO ED ESCLUSIONE

 

Articolo 7

In caso di recessione il Socio è tenuto a darne comunicazione scritta al Segretario-Tesoriere del Gruppo. Tuttavia, anche in assenza di comunicazione di recesso, verrà considerato dimissionario il Socio che risulti NON in regola con il pagamento della quota sociale per TRE anni consecutivi.

 

La sospensione temporanea o l’esclusione del Socio avviene, in relazione alla gravità del caso e su proposta del presidente del Gruppo, dopo approvazione dell’Assemblea dei soci.



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