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GRUPPO SCIENZE NATURALI "C. DARWIN"

STATUTO SOCIALE

GRUPPO SCIENZE NATURALI "C. DARWIN"

DISPOSIZIONI GENERALI
 
Articolo 1

 

  Il Gruppo Scienze Naturali "C. Darwin", costituitosi nel mese di Giugno del 1989, è un’ Associazione autonoma, apolitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro, fra appassionati, collezionisti e studiosi di Scienze Naturali.

Scopi principali del Gruppo sono:

 

  • Riunire gli appassionati delle varie discipline delle Scienze Naturali, con particolare riguardo alla Geologia, Mineralogia, Paleontologia e Malacologia, stimolarne e coordinarne le attività al fine di accrescere e sviluppare conoscenze e ricerche comuni.
  • Diffondere la conoscenza, lo studio e la ricerca nell’ambito di queste discipline.
  • Proporsi come laboratorio didattico dinamico di diffusione della cultura naturalistica nella Terraferma Veneziana e nel territorio extra comunale, con particolare attenzione verso il mondo della scuola ed i giovani in genere, mediante incontri, mostre, conferenze, escursioni naturalistiche, visite guidate a musei e luoghi di interesse naturalistico, ecc.
  • Collaborare con altre Associazioni italiane ed estere che abbiano i medesimi indirizzi.

 

  Lo scioglimento del Gruppo Scienze Naturali "C. Darwin" potrà essere deliberato solo da un’Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata, con presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci e con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci votanti.

 

  Nel caso di scioglimento del Gruppo Scienze Naturali “C. Darwin” il suo patrimonio dovrà costituire donazione ad altra Associazione od Ente (pubblico o privato) che abbia scopi e finalità analoghi a quelli del disciolto Gruppo, salvo diversedisposizioni di legge .(1)

PATRIMONIO

 

Articolo 2

 

Il patrimonio del Gruppo Scienze Naturali "C. Darwin" è costituito da:

 

a) biblioteca,

b) materali, reperti, ed attrezzature varie,

c) beni immobili,

d) quote associative dei Soci;

e) contributi di Enti Pubblici e privati;

 f) donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche),

g) tutto ciò che, non previsto espressamente dai precedenti punti, risulta dal Libro Inventario.

 

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate, dall’Assemblea dei Soci, alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva. ? vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo di riserva, come pure di eventuali utili o avanzi di gestione, capitali e riserve, salvo diversedisposizioni di legge. (1)

QUOTE

 

Articolo 3

 

Le quote di iscrizione sono fissate dall’Assemblea ordinaria annuale.

Il Socio è tenuto al versamento delle quote sociali arretrate non corrisposte anche nel caso non abbia fruito appieno dei propri diritti.
Le quote associative sono intrasmissibili, salvo in caso di morte e non sono rivalutabili. (1)




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