REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
PROVlNClA AUTONOMA DI BOLZANO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVlNClALE DI BOLZANO
3 settembre 1984, n° 156/V/LS/79
Divieto all'estrazione di minerali e fossili nelle zone del Monte Botte e Monte Cirne Comune di Vandoies

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVlNClALE

Visto I'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1977, n° 33 riguardante la disciplina per I’estrazione di minerali e fossili;

Visto il referto dello stazione forestale di Rio di Pusteria ed il parere dell'Ufficio Parchi Naturali, Conservazione della Natura e Restauro ambientale;

Preso atto della delibera della Giunta Provinciale n. 3748 del 30 luglio 1984, concernente la decisione di vietare I'estrazione di minerali e fossili nella zona del Monte Botte e Monte Cirne nel territorio comunale di Vandoies.

decreta:

Articolo unico
Nella zona del Monte Botte e Monte Cirne, nel territorio comunale di Vandoies, come delimitata nell'allegata planimetria in scala 1:10.000, è vietata I'estrazione di minerali e fossili.



REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
PROVlNClA AUTONOMA DI BOLZANO
ASSESSORATO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE
Ufficio pianificazione paesaggistica
PIANO PAESAGGISTICO DELL'ALPE DI SIUSl

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1
Delimitazione del piano paesaggistico

(1) Il plano paesaggistico dell'Alpe di Siusi comprende parte dei territori dei Comuni di:

- Castelrotto ca. ha 5.223

- S. Cristina ca. ha 1.096

- Selva Val Gardena ca. ha 386

per una superficie complessiva di 6.705 ettari, secondo la delimitazione contrassegnata nell'allegata tavola in scala 1:10.000.

(......... omissis).

Art. 13
Geologia e idrologia

(1) Nell'intero territorio del piano paesaggistico è vietata la raccolta di minerali e di fossili.

(2) Possono essere rilasciati, a scopo didattico e di ricerca, permessi speciali di raccolta di minerali e di fossili da parte dell'autorità provinciale competente.

(3) Nella raccolta di minerali e di fossili è vietato l'uso di materiale esplosivo di qualsiasi natura e tipo, come pure di percussori e perforatori meccanici.

(4) Nella zona vincolata si applica inoltre il decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 4 settembre 1979, n° 68, riguardante il divieto di estrazione di minerali e fossili in località Frommer.

(5) Le acque pubbliche, ai sensi dell'articolo della legge provinciale 23 dicembre 1987 n° 35 risultano indicate nell'allegata tavola in scala 1:10.000.

Bolzano, 10 Febbraio 1992.


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